Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 26/03/2008 n. 63

4) il comma 4 è soppresso.

v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

z) all'articolo 150:

1) al comma 1, la parola: «ha» è sostituita dalla parola: «hanno»;

2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;

3) il comma 3 è abrogato; aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»; bb) all'articolo 152:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo

articolo 146.»;

2) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

3) il comma 2 è soppresso; cc) all'articolo 153:

1) al comma 1, le parole: «è vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;

2) al comma 2, le parole: «è vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»; dd) l'articolo 154 è sostituito dal seguente: «Art. 154 - Colore delle facciate dei fabbricati.

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»; ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. 2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»; ff) all'articolo 156:

1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;

3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»; gg) all'articolo 157:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;

2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» è sostituita dalla seguente: «notificate»;

3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi » è sostituita dalla seguente: «notificate»;

4) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;»;

5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi » è sostituita dalla seguente: «notificate»; hh) l'articolo 159 è sostituito dal seguente: «Art. 159 - Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.».

Art. 3 - Modifiche alla Parte quarta.

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lette- DLS 26/03/2008 n. 63 - Ulteriori disposizioni integrative e correttive D.Lvo 22/01/2004 n.42. Paesaggio. ra c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380».

Art. 4 - Modifiche alla Parte quinta.

1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».

Art. 5 - Abrogazioni

1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2008 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per i beni e le attività culturali: Rutelli Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Lanzillotta Visto, il Guardasigilli: Scotti

 

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